"FONDAZIONE GERMANO CHINCHERINI - ENTE FILANTROPICO"

In caso di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 la denominazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017 conterrà l'indicazione "Ente Filantropico" risultando per cui "FONDAZIONE GERMANO CHINCHERINI - ENTE FILANTROPICO"; qualora la Fondazione non fosse iscritta nell'istituendo Registro quale Ente Filantropico ma quale generico Ente del Terzo Settore, la denominazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, conterrà l'indicazione "Ente del Terzo Settore" oppure l'acronimo "ETS".

Articolo 1) – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE GERMANO CHINCHERINI - ENTE FILANTROPICO".

Articolo 2) – SEDE

La Fondazione ha sede in Salò (BS). La Fondazione potrà variare la propria sede, nonché istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altra tipologia di unità locale consentita dalle norme vigenti, la cui organizzazione e il cui funzionamento potranno essere disciplinati da apposito Regolamento.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Salò (BS) non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Organo Amministrativo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3) – DURATA

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Articolo 4) – FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha scopo di lucro neppure indiretto, e si propone di svolgere attività umanitarie solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale così come riconosciute e qualificate all'articolo 37 del D.Lgs. n. 117/2017 al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Articolo 5) – SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale. Per realizzare le finalità proposte la Fondazione può svolgere esclusivamente le seguenti attività, che sono considerate attività istituzionali di interesse generale:
  1. sovvenzioni a famiglie e persone bisognose, ovvero ad enti di carità ed assistenza, per il pagamento di spese di prima necessità (vitto, alloggio e medicinali) ed aiuti per servizi essenziali di base (elettricità, riscalda- mento, canoni e manutenzione di abitazioni ecc.);>
  2. sovvenzioni a studenti meritevoli e vacanze premio agli stessi nelle strutture ricettive facenti parte del gruppo alberghiero denominato "PARC HOTELS ITALIA";
  3. aiuti a parrocchie cattoliche povere.
Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione può:
  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, l'assunzione di prestiti e mutui;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
  4. assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di strutture assistenziali, residenziali e sociali;
  5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri ed ogni altra iniziativa idonea a favorire un contatto tra la Fondazione, operatori ed organismi, i relativi addetti e il pubblico;
  6. realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione;
  7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
  8. istituire premi e borse di studio;
  9. svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni attività e/o operazione anche finanziaria utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni. La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 6) – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:
  • dal fondo di dotazione iniziale;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonchè da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • dai redditi del patrimonio eventualmente non immediatamente utilizzati per le attività statutarie.

Articolo 7) – ENTRATE

Per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
  • redditi derivanti dal patrimonio;
  • contributi pubblici o privati ed altre elargizioni di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  • ogni altra entrate derivante dall'esercizio delle attività istituzionali ed accessorie come previsto dal D.Lgs. n. 460/1997.
L'Organo Amministrativo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 8) – FONDATORE


E' fondatore la signora MALM Gundel Helena. Il fondatore è conferente il capitale necessario alla costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione ai fini del riconoscimento della personalità giuridica. Il Fondatore non può essere escluso.

Articolo 9) – ESCLUSIONE, RECESSO E DECADENZA DEL FONDATORE

Si ha la decadenza unicamente per sopravvenuto decesso. In tal caso la qualità di fondatore è intrasmissibile agli eredi ed a questi non spetta nemmeno alcun diritto nei confronti dell'Ente e del suo patrimonio.

Articolo 10) – ORGANI

Organi della Fondazione sono:
  • il Presidente, ove sia nominato un Organo Amministrativo collegiale;
  • l'Organo Amministrativo consistente in un amministratore unico ovvero in un organo pluripersonale, funzionante in modo collegiale e costituente, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ovvero in modo non collegiale e costituente, pertanto, una pluralità di amministratori;
  • il Comitato di Garanzia;
  • l'Organo di Controllo;
  • il Revisore Legale dei Conti, qualora istituito.

ARTICOLO 11) – ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ente potrà essere amministrato, alternativamente, a seconda di quanto infra precisato, da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione composto come di seguito indicato, secondo il numero che verrà determinato dai soggetti competenti in occasione della nomina, ovvero da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze indicate dai soggetti competenti in occasione della nomina. Si applica l'art. 2382 c.c. per quanto concerne le cause di ineleggibilità ovvero decadenza.
Fino a quando è in vita e non ricorra alcuna delle cause di ineleggibilità ovvero decadenza il Fondatore sarà di diritto Amministratore Unico. Esso rimane in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni del medesimo, in deroga a quanto infra indicato. Successivamente alla cessazione dalla carica, per qualunque motivo, del Fondatore, dovrà essere necessariamente nominato un Organo Amministrativo pluripersonale, nelle forme alternative di cui al primo comma del presente articolo e con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Tutti i componenti l'Organo Amministrativo devono:
  1. essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;
  2. non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato che prevedano la reclusione per almeno un anno o, comunque, per reati che comportino incompatibilità con la funzione;
  3. essere in possesso di requisiti professionali, ovvero persone comunque munite di formazione culturale, competenze e doti umane nell'ambito dei settori di operatività della Fondazione;
  4. assumere, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi ai criteri di condotta di seguito indicati:
    • integrità: le azioni degli amministratori sono improntate all'integrità e all'etica in ogni momento, affinché sia meritata la fiducia e il rispetto della Fondazione;
    • qualità: la qualità dei progetti e delle soluzioni dipendono dalla qualità delle persone, fornendo prova di imparziale giudizio, di professionalità, rigore, autodisciplina, collaborazione, trasparenza e responsabilità nell'assolvere agli impegni presi;
  5. non possono essere contemporaneamente membri del Comitato di Garanzia. Agli amministratori è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. E' vietata la corresponsione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 12) – POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo determina, in conformità agli scopi della Fondazione, gli obiettivi e i programmi della stessa e verifica i risultati complessivi della gestione. L'Organo Amministrativo, indipendentemente dalla forma e composizione dello stesso, ha tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto ad altri organi.
In particolare:
  • redige entro il 30 novembre di ogni anno il programma degli interventi per l'esercizio successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  • delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
  • delibera gli incrementi del patrimonio;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
  • delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
  • provvede alla nomina del Presidente, ove assuma la forma
  • provvede alla nomina del Presidente, ove assuma la forma collegiale, se non già nominato dal Comitato di Garanzia;
  • provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  • provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
  • delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
  • delibera, previa informativa al Comitato di Garanzia, eventuali modifiche al presente statuto unicamente inerenti ad adeguamenti statutari richiesti per legge, nonchè il trasferimento della sede, purchè in Italia, con espressa esclusione delle modifiche che riguardino gli organi ed i relativi poteri ovvero il mutamento dello scopo sociale;
  • propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo 22).

ARTICOLO 13) – ORGANO AMMINISTRATIVO PLURIPERSONALE

L'Organo Amministrativo pluripersonale è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza.
L'Organo Amministrativo è nominato dal Fondatore, se ancora esistente, ovvero, qualora lo stesso sia venuto a mancare, dal Comitato di Garanzia, che dovrà provvedere alla nomina, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte anche di uno solo dei propri membri, scegliendo tra soggetti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 11).
L'Organo Amministrativo sarà regolarmente funzionante con il numero di membri nominato.
Se per qualsiasi motivo venissero a mancare uno o più membri in carica, si avrà la decadenza dell'intero Organo Amministrativo, che rimarrà in carica fino alla accettazione dei nuovi amministratori, provvedendo alla tempestiva comunicazione al Comitato di Garanzia, ai fini della nomina ai sensi del comma 2 del presente comma.

Articolo 14) – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora venga nominato il Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere ovvero dal Comitato di garanzia, ma almeno due volte all'anno, per la redazione del programma degli interventi per l'esercizio successivo e per la redazione del bilancio consuntivo.
La convocazione, da comunicare, oltre che ai membri del Consiglio medesimo, anche a quelli del Comitato di Garanzia ed all'Organo di Controllo, è fatta almeno otto giorni prima della data di adunanza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo prescelto dal Presidente purché in Italia, ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in mancanza delle formalità di cui al comma precedente il Consiglio si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i componenti del Consiglio stesso, oltre all'intero Comitato di garanzia ed all'intero Organo di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un sostituto individuato tra i partecipanti.
Il Presidente provvederà ad indicare un Segretario
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 15) – PRESIDENTE

  1. Il Presidente, se non già nominato dal Comitato di Garanzia, è eletto dall'Organo Amministrativo fra i suoi componenti. Viene eletto il membro che ha riportato il maggior numero di voti.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
  3. Il Presidente è garante della realizzazione del programma di attività della Fondazione e, a tal fine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
  4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, qualora esistente.
  5. Il Presidente può delegare anche a terzi i poteri per singoli atti ovvero per categorie di atti; può altresì nominare coordinatori di specifiche attività.
  6. In caso di urgenza, il Presidente può assumere direttamente obbligazioni e impegni di spesa dandone comunicazione all'Organo Amministrativo alla prima riunione successiva, da tenersi comunque non oltre 30 (trenta) giorni.

Articolo 16) – COMITATO DI GARANZIA

  1. Il Comitato di Garanzia è l'organo di nomina e revoca, solo per giusta causa, dell'Organo Amministrativo ed è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
    I membri effettivi durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca da parte dell'autorità di controllo preposta per legge o dimissioni, ovvero decesso degli stessi.
    I membri supplenti durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili; alla scadenza, il Fondatore finchè esistente, ovvero, in caso di sua assenza, i membri effettivi, provvedono alla nomina dei nuovi membri supplenti, scegliendo tra soggetti quali professionisti ovvero persone comunque munite di formazione culturale, competenze professionali e doti umane nell'ambito dei settori di operatività della Fondazione.
    I membri del Comitato di Garanzia non potranno assumere contemporaneamente la carica di amministratore della Fondazione.
  2. Il Fondatore, finchè esistente, provvede unilateralmente alla nomina dei membri, sia effettivi che supplenti.
  3. Qualora sia venuto a mancare il Fondatore, la nomina dei membri effettivi decaduti dovrà avvenire con le seguenti procedure:
    1. ogni qualvolta venga meno uno o al massimo due membri, essi saranno sostituiti dai supplenti, in ordine di anzianità d'età, e, di conseguenza, quello/i di essi divenuto/i effettivo/i, dovrà/dovranno essere sostituito/i secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo;
    2. qualora venissero a mancare tutti i membri effettivi, la nomina di quello che non è possibile sostituire con i supplenti dovrà essere effettuata per cooptazione da questi ultimi, scegliendo tra soggetti muniti dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo;
    3. qualora venissero a mancare tutti i membri effettivi e tutti i membri supplenti, la nomina di essi dovrà essere effettuata come segue: si dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal momento dell'efficacia della decadenza, anche da parte di uno solo dei membri effettivi uscenti ovvero dei membri supplenti, ovvero, in caso di loro inerzia, da parte dell'Organo Amministrativo in carica, ad inoltrare richiesta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia in cui ha sede la Fondazione affinchè predisponga una rosa di dieci nominativi, scegliendo tra soggetti muniti dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta; una volta redatta tale rosa, dovrà essere inoltrata da parte dei soggetti sopraindicati richiesta di nomina al Prefetto della Provincia in cui ha sede la Fondazione, il quale dovrà provvedere alla nomina stessa, all'interno dei nominativi proposti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
  4. I sostituti devono essere nominati entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della carica dei membri sostituiti, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma.
  5. Qualora, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 3 non si sia provveduto da parte di alcuno dei soggetti obbligati all'effettuazione dell'attività di rispettiva competenza, alla nomina provvede l'Autorità di controllo competente per legge.
  6. Il soggetto competente alla nomina, nell'ipotesi di prima nomina ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3 lett. c), fissa la riunione di insediamento del Comitato di Garanzia in una data non posteriore di oltre cinque giorni alla data di efficacia della nomina.
  7. 7. Il Comitato di Garanzia, inoltre:
    • approva entro il 31 dicembre il programma degli interventi per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, redatto dagli amministratori;
    • partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo;
    • ha diritto di esaminare i libri sociali e contabili;
    • delibera eventuali modifiche allo Statuto, fatta eccezione per quelle di competenza dell'organo amministrativo di cui all'articolo 12);
    • può esercitare il potere di acquisire informazioni, richiedendo notizie sull'andamento delle operazioni o sull'effettuazione di specifiche attività;
    • può effettuare, se del caso, atti di ispezione e controllo;
    • può adottare eventuali regolamenti;
    • può nominare il Presidente in seno all'Organo Amministrativo;
    • nomina il proprio Presidente.
  8. Il Comitato di Garanzia svolge la propria attività gratuitamente senza ricevere alcun compenso né diretto né indiretto per i propri membri, salvo il diritto per questi ultimi al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché ad un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo nonché a quelle dell'organo amministrativo.

Articolo 17) – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GARANZIA

  1. Il Comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ove nominato, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri.
  2. La convocazione, da comunicare ai membri del Comitato medesimo è fatta almeno otto giorni prima della data di adunanza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare.
  3. Il Comitato di garanzia si riunisce nel luogo prescelto dal Presidente, ove nominato ovvero dalla maggioranza dello stesso, purché in Italia, ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in mancanza delle formalità di cui al comma precedente il Comitato si reputa validamente costituito con la presenza di tutti i componenti dello stesso. Il Comitato di garanzia delibera a maggioranza dei componenti presenti.
  4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un sostituto individuato tra i partecipanti. Il Presidente provvederà ad indicare un Segretario.
  5. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 18) – ORGANO DI CONTROLLO

  1. L'Organo di Controllo è composto, su decisione del Comitato di Garanzia da un unico membro ovvero da un collegio formato da tre membri, tra cui il Presidente.
  2. L'Organo di Controllo è eletto dal Comitato di Garanzia, che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
  3. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, 2° comma, c.c..
  4. rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonchè sull'adegua- tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
  5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'organo di controllo dovrà redigere la relazione al bilancio annuale, da consegnare al Comitato di garanzia entro il 15 aprile di ogni anno, o, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione del bilancio da parte dell'organo amministrativo.
  6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  7. L'organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico. I mandati dei Componenti l'Organo di Controllo indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

Articolo 19) – REVISORE LEGALE

  1. Il Comitato di Garanzia può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro anche se tale nomina non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore. In particolare il Revisore (o la Società di Revisione) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.
  2. Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
  3. Il Revisore (o la Società di Revisione) è nominato per 4 (quattro) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina.

Articolo 20) – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre l'Organo Amministrativo redige il programma degli interventi per l'esercizio successivo.
Entro il 31 marzo l'Organo Amministrativo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla Legge in tema di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 nonché delle società di capitali, ove compatibili.
L'Organo Amministrativo è l'organo competente a porre in essere gli adempimenti connessi.Il Fondatore ha diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali.

Articolo 21) – DESTINAZIONE UTILI

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'obbligo di cui al comma precedente può essere assolto con la costituzione diriserve vincolate ai fini anzidetti.
La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 22) – LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si estingue quando divenga impossibile raggiungere le finalità istituzionali, ovvero al raggiungimento degli scopi della fondazione.
L'Organo Amministrativo, qualora ai sensi dell'art. 27 c.c. ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla legge.
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (ove istituito) o sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione dell'Organo amministrativo, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale delTerzo Settore o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23) – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che nasca o sia connessa con la stipulazione, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inesecuzione del presente statuto o dei regolamenti o altro motivo connesso dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base al Regolamento di mediazione secondo le previsioni del D.Lgs. n. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo dell'Ordine del Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia in cui ha sede la Fondazione, secondo il suo regolamento, qui richiamato integralmente ed eventuali successive modificazioni.
Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Articolo 24) – NORMA CONCLUSIVA

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di apposito regolamento che disciplini le modalità di funzionamento della Fondazione da approvarsi dal Comitato di Garanzia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2017 e del Codice Civile.

Dove siamo nel mondo

In Kenya:
O.N.G. FONDAZIONE GERMANO CHINCHERINI
Diani Tourist Road
Diani Complex, 94
P.O. BOX 1231
[email protected]
Ukunda – Kenya (Africa)

In Italia:
Via Campaldo, 13 25010 Limone s/g (BS)
Tel. 0365 913539 Via G. Chincherini - 98037 Letojanni (ME)
Tel. +39 0942 643114
E-mail:[email protected]

In Venezuela
“ El Jardín de la Esperanza “
Vereda 25, casa n. 6, Los Curos (Mérida)
http://eljardindelaesperanza.org



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